L’autore riassume le principali novità introdotte dal REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 e ne evidenzia importanti differenze rispetto all’attuale situazione.
Vengono inoltre accennate alcune possibili “ricadute” che le nuove disposizioni potranno avere sulla normativa “allergeni” e sulla gestione dei dietetici.
Ci si é già occupati di questo argomento in un precedente articolo, presente nel Simposio, dal titolo “Come etichettare i prodotti senza glutine?“.
Con la pubblicazione del Regolamento (CE) N. 41/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari, adatti alle persone intolleranti al glutine, vorrei riassumere le principali novità, evidenziando importanti differenze rispetto all’attuale situazione.
In conclusione riporto alcune possibili “ricadute” che le nuove disposizioni potranno avere sulla normativa “allergeni” e sulla gestione dei dietetici.
Le due principali novità sono:
– l’introduzione di un nuovo limite di soglia di glutine (100 ppm) che verrà evidenziato dalla menzione “con contenuto di glutine molto basso“;
– la possibilità di utilizzare la menzione “con contenuto di glutine molto basso“, unitamente a quella già in uso “senza glutine“, anche su prodotti di uso corrente.
Tale possibilità, infatti (come descritto nell’articolo “Come etichettare i prodotti senza glutine?”), è attualmente riservata a due sole categorie di prodotti (prodotti a base di carne e gelati in vaschetta) e prevede l’utilizzo della menzione, tutta italiana, “non contiene fonti di glutine”.
I contenuti del nuovo regolamento possono essere così riassunti:
1 – Si applica a tutti i prodotti alimentari, con la sola esclusione di quelli regolamentati dalla direttiva 2006/141/CE, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, in quanto in tali prodotti è vietato l’utilizzo di ingredienti contenenti glutine.
2 – Per quanto riguarda i prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine (prodotti destinati ad una alimentazione particolare, normati dal Decr. L.vo 27.1.92 n. 111) il regolamento definisce tre categorie:
a) prodotti consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti;
b) prodotti consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti;
c) prodotti che contengano ingredienti che sostituiscono il frumento, la segala, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate e ingredienti ricavati dal frumento, dalla segala, dall’orzo, dall’avena o dalle loro varietà incrociate, specificatamente lavorati per ridurne il contenuto di glutine.
L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti delle categorie a) e c) devono riportare la menzione “con contenuto di glutine molto basso“, se il loro contenuto in glutine non supera i 100 mg/kg. E’ ammessa la menzione “senza glutine” se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg.
I prodotti della categoria b) non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve contenere la menzione “senza glutine”.
L’avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.
3 – Fatto salvo l’art. 2, comma 1, lettera c) del d.to leg.vo 109/92 (non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche), l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei seguenti prodotti alimentari può contenere la menzione “senza glutine” se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg:
a) prodotti alimentari di consumo corrente;
b) prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, specialmente formulati, lavorati o preparati per esigenze dietetiche specifiche diverse da quelle delle persone intolleranti al glutine, che sono però comunque adatti, in virtù della loro composizione, alle esigenze dietetiche particolari delle persone intolleranti al glutine.
Per i suddetti prodotti non è ammessa la menzione “con contenuto di glutine molto basso”.
E’ possibile sin d’ora prevedere alcune conseguenze.
Ad esempio, i produttori che attualmente utilizzano diciture tipo “può contenere tracce di glutine”, potranno ritenersi autorizzati ad utilizzare la ben più appetibile forma “senza glutine”, qualora l’entità delle loro “tracce” risultasse inferiore a 20 ppm (ma quanto pesa una traccia? e chi controllerà?).
Vedremo se e come ciò sarà recepito dalla normativa sull’etichettatura: non va infatti dimenticato che il regolamento in questione fa esplicito riferimento alle persone intolleranti al glutine, mentre, come è noto, non esistono, per il momento, limiti di soglia per i consumatori allergici.
Inoltre, la “liberalizzazione” della menzione “senza glutine” potrà avere qualche ricaduta sull’iter previsto dalla normativa italiana, che attualmente riserva tale menzione ai soli dietetici che abbiano superato le procedure imposte (ma assenti in altri Paesi) dal 111/92.
Peraltro, apprendiamo dal sito dell’Associazione Italiana Celiachia, che: ” il Ministero della Salute ha anticipato che l’interpretazione, per quanto riguarda i prodotti sostitutivi di quelli che hanno il glutine tra gli ingredienti caratterizzanti (pasta, pane, pizza, biscotti, prodotti da forno in generale, ecc.) per cui l’azienda voglia dichiarare l’assenza di glutine, sarà quella di ritenere comunque questa tipologia di prodotti ricadente obbligatoriamente nel campo di applicazione del Decreto legislativo 111 del 1992. Non sono pertanto previsti, allo stato attuale e dalle informazioni in nostro possesso, cambiamenti per quanto riguarda i prodotti dietetici.”
Dott. Alfredo Clerici