Greenwashing e filiera alimentare: cosa cambia con il nuovo decreto sui claim ambientali

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Rullo che stende vernice verde a forma di prato con la scritta greenwashing su sfondo bianco, simbolo dei limiti ai claim ambientali introdotti dalla normativa UE contro il greenwashing
Greenwashing e claim ambientali: nuove regole UE

Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che introduce nuove regole contro il greenwashing e rafforza la tutela dei consumatori nelle comunicazioni ambientali.

Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2024/825, che modifica due pilastri della normativa europea sulla protezione dei consumatori: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e quella sui diritti dei consumatori (2011/83/UE).

Il Dlgs 30/2026 interviene direttamente sul Codice del Consumo (Dlgs 206/2005) introducendo nuove definizioni, nuovi obblighi informativi e nuove pratiche vietate.

Il Dlgs 30/2026 inoltre interviene anche sulla durabilità dei prodotti e introduce a questo scopo una nuova etichetta armonizzata a livello europeo.

Le nuove disposizioni entreranno pienamente in vigore il 27 settembre 2026. Da quel momento il quadro normativo cambierà in modo significativo per imprese, operatori di filiera e sistemi di certificazione.

Greenwashing: perché l’Unione Europea introduce nuove regole sui claim ambientali

Negli ultimi anni il numero di dichiarazioni ambientali volontarie presenti sui prodotti è cresciuto rapidamente. Etichette, claim e marchi di sostenibilità sono diventati uno strumento di differenziazione commerciale.

Il problema è che non tutte queste dichiarazioni hanno lo stesso livello di solidità scientifica o di controllo indipendente. Studi condotti a livello europeo hanno evidenziato che molte affermazioni ambientali risultano:

  • vaghe (ad esempio marchi ambientali privati o simboli grafici/claim generici)
  • difficili da verificare
  • non supportate da criteri tecnici chiari

Il risultato è un mercato nel quale il consumatore fatica a distinguere tra certificazioni credibili e semplici strumenti di marketing.

La direttiva europea e il decreto di recepimento intervengono proprio su questo punto: ridurre lo spazio per le dichiarazioni ambientali non verificabili e differenziare le imprese che investono realmente in sostenibilità da quelle che si limitano al marketing.

Claim ambientali e etichette di sostenibilità: le nuove definizioni del decreto

1. Asserzione ambientale, qualsiasi messaggio o rappresentazione che affermi o lasci intendere un impatto positivo sull’ambiente, un impatto minore rispetto a ulteriori prodotti, oppure un miglioramento nel tempo.

La norma utilizza una formulazione volutamente ampia, per cui rientrano non solo le dichiarazioni esplicite, ma anche:

  • testi o slogan pubblicitari
  • immagini e simboli grafici
  • nomi di prodotto o di marca
  • marchi o segni distintivi che suggeriscano un impatto ambientale positivo

Una semplice scelta grafica o simbolica può quindi diventare oggetto di valutazione da parte delle autorità se suggerisce implicitamente un beneficio ambientale.

2. Etichette di sostenibilità, qualsiasi marchio volontario, pubblico o privato, che distingue un prodotto o un’impresa per caratteristiche ambientali e/o sociali. Sono esclusi i marchi o le etichette obbligatorie previsti da normative europee o nazionali.

3. Asserzioni ambientali generiche, dichiarazioni ambientali, che non sono incluse in un’etichetta di sostenibilità e che attribuiscono al prodotto un beneficio ambientale senza specificare con chiarezza a cosa si riferiscono. Esempi tipici sono espressioni come: ecologico, green, sostenibile, rispettoso dell’ambiente o eco-friendly.

4. Eccellenza   riconosciuta   delle    prestazioni ambientali: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea.

Etichette di sostenibilità e claim ambientali: cosa cambia con il Dlgs 30/2026

Una delle novità più rilevante introdotte dal decreto è legata al fatto che l’uso di etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione verificabile o non stabilite da un’autorità pubblica è considerato pratica commerciale ingannevole.

Per essere legittimo, un sistema di certificazione deve rispettare alcuni precisi requisiti:

  • Trasparenza, il sistema deve essere accessibile a tutti gli operatori economici che rispettano i criteri stabiliti, senza discriminazioni.
  • Solidità tecnica, i criteri di certificazione devono essere definiti coinvolgendo esperti scientifici e portatori di interesse.
  • Monitoraggio indipendente, la conformità deve essere verificata da un organismo terzo indipendente sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale o internazionale.
  • Procedure di controllo, il sistema deve prevedere meccanismi chiari per sospendere o revocare il marchio in caso di violazioni.

Per molte imprese sarà quindi necessario verificare attentamente l’origine e il funzionamento dei marchi utilizzati nella comunicazione commerciale dato che i loghi o simboli ambientali creati autonomamente o da organizzazioni prive di un sistema di verifica strutturato diventano incompatibili con il nuovo quadro normativo.

È considerata pratica commerciale ingannevole la formulazione di asserzioni ambientali generiche senza che l’azienda sia in grado di dimostrare oggettivamente le prestazioni ambientali pertinenti (eccellenza riconosciuta).

In sintesi la legittimità di un claim ambientale dipende dal sistema di certificazione che lo sostiene, anche perché un’asserzione ambientale, anche in forma vaga, non è considerata generica quando è inserita all’interno di un’etichetta di sostenibilità che rispetta i nuovi requisiti di legge.

Greenwashing: le nuove pratiche commerciali ambientali vietate

Il decreto amplia la black list delle pratiche commerciali sempre considerate sleali, già presente nel Codice del consumo, con ulteriori modalità di comunicazione ambientale molto diffuse negli ultimi anni.

Non sarà più possibile:

  • affermare che l’intero prodotto o l’intera azienda è globalmente sostenibile quando il beneficio riguarda solo una caratteristica specifica.
  • dichiarare che un prodotto ha impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra quando questa affermazione si basa esclusivamente sulla compensazione tramite crediti di carbonio. L’acquisto di crediti di carbonio non può quindi essere utilizzato come unico elemento per sostenere un messaggio di neutralità climatica senza un reale miglioramento delle prestazioni ambientali.
  • dichiarare obiettivi ambientali futuri (ad esempio zero emissioni entro il 2035) non supportati da un piano concreto. La dichiarazione viene considerata ingannevole se il piano non include obiettivi misurabili, strategie operative credibili, scadenze precise e verifiche periodiche da parte di un organismo indipendente.
  • dichiarare il raggiungimento di uno standard ambientale come un vantaggio esclusivo del proprio prodotto quando è in realtà obbligatorio per tutti i prodotti della categoria, quindi anche per i concorrenti.

Durabilità dei prodotti e nuova etichetta europea standardizzata

Oltre alla comunicazione ambientale, il decreto introduce nuove disposizioni sulla durabilità dei prodotti.

L’obiettivo è contrastare l’obsolescenza dei beni e favorire modelli di consumo più sostenibili.

Tra le novità figura anche una nuova etichetta armonizzata a livello europeo che segnala l’esistenza di garanzie commerciali di durabilità offerte gratuitamente dai produttore e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di due anni stabilita dalla normativa UE. L’obiettivo è aumentare la visibilità dei produttori che forniscono coperture estese e di incentivare la scelta di prodotti progettati per durare più a lungo.

Comunicazione ambientale e sostenibilità: il cambio di paradigma normativo

Il Dlgs 30/2026 rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione della normativa europea sulla sostenibilità dei prodotti.

Il legislatore non interviene per limitare la comunicazione ambientale, ma per renderla più affidabile. Da una parte un mercato in cui tutti i prodotti sono dichiarati “green” finisce per non essere credibile, dall’altra stabilire criteri più rigorosi può contribuire a creare condizioni di concorrenza più equilibrate tra imprese che investono realmente in sostenibilità e imprese che si limitano solo a comunicarla.

Per le imprese alimentari i claim ambientali continueranno a essere uno strumento importante di relazione con il consumatore, ma dovranno essere sostenute da dati, certificazioni e sistemi di verifica capaci di dimostrarne la solidità.

Link di approfondimento:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-03-09&atto.codiceRedazionale=26G00047&elenco30giorni=false

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